lunedì 17 marzo 2014

L’accessibilità dei siti web e la legge italiana

Forse non tutti sanno che nel lontano 2004 il nostro legislatore in un momento di lucidità ha stabilito che l’accesibilità dei siti web sia un parametro obbligatorio per i siti istituzionali.
Il tutto a seguito alla pubblicazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.
Con il termine “accessibilità” si intende (significato estratto da wikipedia) “la capacità di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d’utente”, calato nella nostra realtà informatica e soprattutto per i siti internet quanto detto significa che gli stessi devono essere sviluppati secondo le regole (adottate in un documento detto linee guida) internazionali.
Stranamente in Italia queste linee guida sono state addirittura ampliate e ciò non può farci che piacere.
Realizzare un sito accessibile è sicuramente un obbligo (inutile dire poco rispettato) all’interno degli enti pubblici, ma dovrebbe essere cosa buone e giusta rendere tali anche tanti siti privati, che a tutti gli effetti rivestono carattere di pubblico servizio visto i servizi che erogano, sto pensando alle banche alle assicurazioni ecc..
Purtroppo ad oggi realizzare un sito internet accessibile non è cosa da poco anche perché le università non si prodigano molto su tali linee. Se si sviluppa attraverso CMS anche open source come Drupal o Joomla si possono già in partenza scegliere dei template adatti alle caratteristiche W3C, diversamente occorre sicuramente rivolgersi ad un esperto della tematica, perché occorrono competenze specifiche riguardo all’architettura delle informazioni e per quanto riguarda il codice che deve superare non pochi test per essere veramente dichiarato accessibile.
Come già detto precedentemente, ed in altri articoli, in Italia i siti delle pubbliche amministrazioni e comunque i siti istituzionali rappresentano un panorama sconcertante rispetto alle leggi in materia ma in modo particolare rispetto alle regole sull’accessibilità.
Non ci dilunghiamo sulle architetture sviluppate partendo da zero, ci dedicheremo invece ai CMS. Un CMS è un applicativo software installato sul server dove viene installato il sito internet e che permette a più utenti, di gestire i contenuti del sito senza dover conoscere le regole della programmazione web.
Concentriamoci sui vantaggi che  un CMS mette a disposizione degli sviluppatori prima e degli amministratori poi che non sono pochi:
  • E’ sempre prevista la gestione multi utente.
  • Ogni utente ha la sua profilazione che permette accessi sicuri e personalizzati.
  • Permette di gestire in modo separo la grafica dai contenuti.
  • Semplice gestione dei menu e dei contenuti che possono essere inseriti e aggiornati da remoto tramite un normale browser web (per esempio Firefox o Internet Explorer).
  • Risparmio nei costi di gestione.
  • Esistenza di moduli aggiuntivi per funzionalità del sito (calendari, newsletter, campi di ricerca, sondaggi, ...).
Tutto quanto appena detto è conforme con le regole del W3C, si tenga però presente che i CMS sono europei e validi quindi per tutti i paesi, in Italia invece le regole sono più restrittive e quindi a volte non basta per essere compliance con le regole scegliere un template qualsiasi.
Sui requisiti dell’accessibilità si tenga presente che siamo in presenza di una legislazione in movimento, tanto che ex-digitpa il 26 marzo 2013 ha pubblicato ulteriori modifiche alle regole firmate dal Ministro Profumo.
Nel caso specifico I nuovi requisiti, validano quanto dichiarato in materia di accessibilità a livello internazionale. I requisiti sono stati ridotti, passando da 22 a 12, allineando l’Italia alle linee guida WCAG 2.0 redatte dal World Wide Web Consortium (W3C) nell’ambito del Web Accesibility Initiative (WAI).
In sostanza i metodi per la verifica tecnica diventano meno stringenti sotto l’aspetto della conformità del codice per la produzione di pagine web e adeguati alle nuove tecnologie per l’aggiornamento e la realizzazione dei siti delle PA.
Tra i progetti che vedono cms accessibili secondo la normativa italia vi è sicuramente Joomla Fap  di cui vi riportiamo alcuni parametri.
SCOPO DEL PROGETTO
Rendere conforme alla legge "Stanca" il FE di Joomla 2.5 e successive
CONTENUTO DEL PROGETTO
  • un template conforme
  • un componente per le accesskey
  • un plugin per correzioni varie
E’ importante segnalare che Joomla mette a disposizioni molto materiale, in italiano, per quanto attiene allo sviluppo di siti web con questa tecnologia.

venerdì 14 marzo 2014

Privacy e rapporti con gli USA


Probabilmente sull'onda, ormai passata, del Datagate ma l'europa comincia a gestire la privacy dei propri cittadini nei confronti dei colossi USA

Più che un articolo un piccolo resoconto da approfondire sulle decisioni prese, lo trovate sul sito del'associazione nazionale difesa della privacy.
http://www.andip.it/index.php/34-articoli-dal-web/60-parlamento-europeo-e-rapporti-con-gli-usa

lunedì 10 marzo 2014

Dal dato singolo, all'informazione riservata. Privacy: un bel problema per le banche.

La banche avevano trenta mesi, ormai ne rimangono poco più di 3, per organizzarsi tecnicamente e trovare e mettere in piedi una soluzione tecnologica che abbia come scopo tutelare i propri clienti rispetto al trattamento illegittimo dei dati personali.
Mai come in questo momento, in un settore specifico come quello bancario nasce e si fa sentire sempre più importante la problematica alla protezione dei dati ma anche e soprattutto la protezione dei dati visti nella loro riservatezza.
E ciò sta portando alla luce non poche attività relative a controversie in questo settore, controversie civili, ma molto spesso gli utenti anche allo scopo di essere più veloci nel giudizio, portano i procedimenti denuncia direttamente davanti all’autorità del Garante.
Da tempo portiamo avanti una campagna di sensibilizzazione sui termini della privacy e da tempo insistiamo che a volte, anzi spesso, un insieme di dati anche non sottoposti a tutela diventano riservati se l’uso finale che ne viene fatto non è conforme alle norme.
Nello specifico è proprio quello che sta succedendo alle banche che da un lato, per numero non indifferente, vede i propri lavoratori comunicare spesso a titolo di favore la situazione creditizia, la presenza di mutui o quant’altro a solo titolo di favore, dall’altro l’istituto fa un uso spropositato e scorretto dei dati derivanti da altre banche dati come ad esempio “la centrale rischi”.
Il Garante per la tutela del trattamento dei dati personali, si è visto costretto ad intervenire rispetto alle cattive pratiche degli istituti e nel particolare, con provvedimento del maggio 2011 ha introdotto l’obbligo a carico di tutti gli istituti bancari di tracciare e conservare le attività sui dati da parte del proprio personale preposto dettando l’obbligo di conservare e tracciare le attività sui dati, anche in termine di sola lettura.
Attenzione il provvedimento riveste una importanza considerevole sia perché tocca una delle caste di maggior potere ma anche e soprattutto perché con esso cessa la discrezionalità che fino ad ieri veniva riconosciuta agli istituti nel merito di queste specifiche operazioni per assolvere alle disposizioni di vigilanza per le banche in materia di conformità alle norme adottate con data del 10 Luglio 2007 dalla Banca d’Italia.
Un ulteriore aspetto importante di questo provvedimento è che mette fine alla interpretazione delle attività di sicurezza rispetto alla gestione delle semplici visualizzazioni, tecnicamente inquiry, rispetto ai dati del cliente. Si è infatti sancito in via definitiva che le banche devono aggiungere al log nel quale gestiscono le operazioni “nette”, per capirci quelle che a vario titolo modificano qualcosa sul conto del cliente anche tutti quei log di tracciatura inerenti la semplice richiesta di informazione sullo status del cliente.
Ma nello specifico vediamo cosa deve essere conservato e tracciato sul log (quindi tecnicamente come deve essere aggiornato il SIEM), che si riempirà dei seguenti valori
  • Codice identificativo dell’incaricato che ha effettuato l’operazione di accesso ai dati
  • Data e ora dell’operazione
  • Identificativo della postazione di lavoro utilizzata
  • Dati adeguati per il riconoscimento del cliente (NDG)
  • Tipologia del rapporto contrattuale (c/c Mutuo, fido, …) del cliente a cui si riferisce l’operazione
Il tutto è previsto che sia mantenuto in conservazione per un periodo non inferiore ai 24 mesi e il Titolare ha l’obbligo di una ispezione all’anno con lo scopo di verificare la corrispondenza delle misure organizzative da un alto e tecniche dall’altro.
Interessante poi a livello di sicurezza informatica è poi l’introduzione, attraverso sistemi di allert, della filosofia di Data  Anomaly Detection, che nello specifico obbliga le banche a monitorare in modo preventivo e quindi eventualmente procedere alla segnalazione, di eventuali comportamenti strani come potrebbero essere gli accessi ripetuti a singolo clienti o fasce di clienti, da parte del proprio personale. Con questa attività di monitoring e di allert la banca e per essa il titolare del trattamento si rende conto in anticipo se ci sono accessi sospetti ai dati o quanto meno non giustificati.
Poco spazio a dubbi ed interpretazioni quindi e gli istituti bancari so sono ritrovati con nuove e più stringenti misure di sicurezze che prevedono per il caso di mancato rispetto sanzioni che possono arrivare fino a 180.000,00 euro a carico del titolare del trattamento 

mercoledì 5 marzo 2014

OpenID Connect Standard. Riparte il cloud?

Che il mondo cloud, da sempre, non decolli anche a causa delle non chiare tecnologie e responsabilità che vi girano attorno è ormai una affermazione riconosciuta da tutti.

Ed è su queste affermazioni che prende forma e sostanza OpenID Connect Standar un protocollo per garantire una gestione trasparente e sicura delle autenticazioni sia agli utenti che alle aziende e ai siti interessati ad adottare la nuova tecnologia.

Il tutto è opera della OpenID Foundation che ha annunciato la nascita di questo standard che ha come scopo quello di classificare, mettere insieme e gestire le connessioni autenticate esistenti sul web.
Purtroppo, dietro questa idea si è subito mosso il mercato e quindi invece di fare dello standard un punto di partenza, altre aziende si stanno muovendo per creare il loro standard sulle autenticazioni, ed è quindi prevedibile che sarà il caos, anche perché alcune delle filosofie messe in campo sono anche in “guerra” fra di loro.

Sia ben chiaro per noi, intesi come utenti, è necessario e basilare per la sicurezza che nasca uno standard sicuro chi poi ne abbia i diritti di sfruttamento ci interessa poco ed è una bega che lasciamo volentieri agli altri.

Ma nel concreto di cosa stiamo parlando?
Parliamo di protocolli sicuri come OAuth 2.0 and TLS , che nello specifico permetterebbe ai siti web, che vogliono gestire una rea sicura di fare un vero e proprio outsourcing delle procedure di autenticazione utente a Identity Provider (IP) selezionati.

Questa regola, se vogliamo anche semplice, mira a garantire la connessione tra sito web/azienda e utente andando oltre il processo di autenticazione.

OpenID Connect ha lo scopo di fornire un modo semplice e standard per esporre ed esternalizzare il sito effettuando il login nell'applicazione di quegli operatori che investono in infrastrutture di autenticazione e di sicurezza e che hanno le competenze specialistiche necessarie per gestire in modo sicuro sign-in e individuare gli abusi.

Naturalmente per dare un giudizio ultimo dobbiamo aspettare di conoscere bene l’architettura di tale organizzazione, ma già il fatto che il mercato lo chieda e sembra aspetti questo standard con entusiasmo è sicuramente un primo passo soprattutto verso quelle piattaforma cloud che a fronte di investimenti, anche considerevoli, non riescono a decollare.

lunedì 3 marzo 2014

Prima tutti a parlare di whatsapp, adesso tutti a discutere dei limiti legali di whatsapp.

C'è voluta l'acquisizione di whtasapp da parte di facebook per portare questo strumento di messaggistica all'attenzione delle persone e verificarne i limiti legali.

Del resto un acquisizione milionaria (in dollari) come questa deve per forza poggiarsi su un business di mercato molto alto e con possibilità di sviluppo ancor maggiori, è inutile nascondersi dietro un dito oggi tutti sul mercato vogliono approdare con piattaforma esistenti o nuove sulle strutture di instant messaging e chiamate a basso costo.

Oggi però, in virtù del risalto mediatico dato all'acquisizione della maggiore piattaforma in tal senso, anche l'Unione Europea, si interessa alla cosa, noi diremmo finalmente si rende conto che su quel mercat c'erà la giungla, e anticipa nuove e più serie indagini per valutare le conseguenze dell'operazione sulla privacy.

Purtroppo adesso si va verso una nuova deriva legislativa che potrebbe apportare più danni della cura, infatti non essendo ancora entrato in vigore il regolamento europeo della privacy che dovrebbe uniformare almeno le linee guida in materia, paradossalmente tutti gli attuali 28 responsabili della protezione dei dati (europei) potrebbe aprire la sua indagine individuale.

Parliamoci chiaro meglio cosi che niente anche perchè qui si parla di basi di dati con numeri di telefono mail e quant'altro forse tra le più grandi al mondo.

Questa acquisizione ci da la possibilità di parlare della maggiore piattaforma di IM, ma ricordiamoci che non è l'unica e soprattutto questa tecnologia aumenterà con numeri significativi. Per il momento oltre a whatsapp la più famosa è Hangouts di google.

Adesso questa piattaforma si apre e si rivolge anche alla telefonia vera e propria e questa nuova impresa apre nuove frontiere legali, in alcuni casi completamente nuove.

Che qualcosa stia succedendo su questa piattaforma lo abbiamo potuto constatare nei giorni immediatamente successivi all'acquisizione di whatsapp da parte di facebook, infatti gli utenti hanno dovuto sopportare due giorni di blocco quasi totali, accompagnati già da messaggi deliranti che invitavano a mandare ulteriori messaggi alla rete per verificare i nuovi server.

Per il momento la politica di privacy di facebook come di whatsapp sono una falla inimmaginabile adesso speriamo che il garante, anzi i garanti si muovano nel gestire il tutto, per il momento ricordiamo a tutti che in Italia si sottosta al D.lgs 196/2003.


mercoledì 26 febbraio 2014

Per chi non ci credeva. Ancora su BitCoin

Ne avevamo scritto qualche giorno fa, ma sui social network si registrava ancora qualche incredulo.

A questo link un articolo interessante sulla chiusura di  Mt. Gox
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/25/bitcoin-big-del-settore-sparisce-dal-web-volatilizzati-oltre-350-milioni-di-dollari/894324/

MtGox, il maggiore sito di scambio delle monete digitali bitcoin, è stato chiuso dall'azienda che lo gestisce. 
La piattaforma è stata infatti soggetta a problemi tenici e ha interrotto tutti i prelievi dei clienti perchè ha intercettato “attività sospette”.
Come era facile immaginare la notizia circolata molto in fretta ha provocato un forte calo del valore dei bitcoin,anche perchè le transazioni effettuate con questo sistema non possono essere tracciate o annullate.

martedì 25 febbraio 2014

Italia e Cyber-Sicurezza. Linee guida

Da oggi chi vuole fare veramente sicurezza, e ancor di più se questo è un ente, dovrà per forza di cose leggersi e documentarsi rispetto ai documenti in materia pubblicati sulla gazzetta ufficiale n° 41 del 19 febbraio u.s..

L'Italia quindi si allinea finalmente all'Europa seguendo quest'ultima sulla linea che sta tracciando rispetto al problema della cyber-sicurezza, dove esistono già delle linee guide per la messa in sicurezza delle cosiddette infrastrutture critiche (energia e trasporti) e dall'obbligo per tutti i Paesi di istituire dei Computer Emergency Response Team (CERT) in grado di reagire tempestivamente ad eventuali attacchi informatici.

Nello specifico sono infatti stati pubblicati 
"il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico"
e
"Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica"

Ambedue i documenti sono a firma del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISTR) e rivolti a combattere le minacce informatiche.

Nel Quadro strategico si mira da un alto ad individuare i profili e le tendenze evolutive delle minacce, delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, e dall'altro si specificano i ruoli e compiti dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti e prescrivendo l'adozione di strumenti e procedure per intervenite efficacemente nella lotta alle minacce informatiche; 

il Piano Nazionale, elenca invece le priorità, individua gli obiettivi specifici e determina le linee d'azione sempre seguendo quanto riportato nel Quadro strategico.

Il quadro strategico si nota subito per la snellezza infatti lo scritto è composto di due capitoli e di due allegati uno dei quali è il glossario, abbiamo:

capitolo 1 "Profili e tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale" dove molto spazio viene dedicato alla Minaccia e alla Vulnerabilità;

capitolo 2 "Strumenti e procedure per potenziare le capacità cibernetiche del paese" nel quale tra l'altro viene evidenziata la centralità della partnership Pubblico Privato (PPP);

Allegato 1" Ruoli e compiti dei soggetti pubblici" , dando il dovuto risalto a ruoli e compiti anche all'interno dell'Agenda Digitale.