La Privacy


Email aziendale alcuni controlli da parte del datore di lavoro sono leciti.
Il datore di lavoro può controllare la casella di posta elettronica del dipendente, ma solo dopo il comportamento che ha generato una sanzione.
Secondo l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori unitamente alla normativa sulla privacy (art. 114 del d. lgs. 196/2003) i controlli costituiscono una pratica illecita da parte del datore di lavoro.
Ma per salvaguardare le attività produttive e non e comunque per monitorare tutte le attività che cadono nell’orario lavorativo,  i datori di lavoro hanno il diritto di verificare attraverso delle non specificate attività preventive senza eccedere nelle attività intrinseche dell’accertamento. Per quanto attiene al Diritto del lavoro e Privacy la Corte di Cassazione sul tema  ha dichiarato la liceità del controllo della posta elettronica da parte del datore di lavoro, ex post.
Già nel passato si erano viste sentenze (n 2722 – 23/02/2012 accolto licenziamento contro bancario che aveva rese note notizie riservate) in tal senso, il problema vero è che la legislazione è carente sulle attività che possono permettere  l’inizio di questa attività di controllo. Manca, meglio sarebbe dire,  la determinazione per la quale il lavoratore sa che incorre nell’accertamento ex post.
In buona sostanza l’inizio dell’indagine è legittima, perché si riconosce al datore di lavoro la tutela delle attività direttamente riconducibili a lui, ma cosa legittimi l’inizio dell’indagine è lasciato nell’aleatorietà dei termini.

Nessun commento:

Posta un commento