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lunedì 27 gennaio 2014

Software libero e P.A.

Ormai ci avevamo rinunciato ed invece ecco qui che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato la Circolare n. 63/2013, con la quale sono state pubblicate le Linee guida per la valutazione comparativa prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale per l’acquisizione del software da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Per tanto tempo si è discusso su cosa fosse scritto sul CAD e se le varie interpretazioni fossero giuste o meno. Sino ad ieri si presentavano due correnti d pensiero che interpretava la norma dicendo che il CAD non prevedeva nessuna strada in favore del software libero e chi invece reputasse che nel codice vi fosse una indicazione precisa verso l'utilizzo del software libero. 

In proposito finalmente ci ha pensato l'agenzia per l'Italia Digitale, che in tanto ha cambiato il sito istituzionale (www.agid.gov.it) pubblicando al circolare già evidenziata prima nella quale elimina interpretezioni e si esprime in favore del software libero del riutilizzo e di tutte le opzioni di open source. 

Per l’approvvigionamento del software gli Enti dovranno:

1. Definire le proprie esigenze, identificando i requisiti (funzionali e non) dei programmi da acquisire;

2. Ricercare le soluzioni;

3. Confrontare le soluzioni “eleggibili”.

Nell’ambito di tale processo, è richiesto alle Amministrazioni di preparare una vera e propria griglia di valutazione sulla base dei criteri di valutazione definiti dal legislatore (costo, livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard, garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio).

Dopo aver assegnato, alle diverse soluzioni confrontate, un punteggio su ciascuno dei criteri di valutazione, l’Amministrazione potrà determinare il risultato complessivo della valutazione.

Tuttavia, nel documento, è espressamente previsto (al punto 3.3.9) che nel caso in cui – all’esito della valutazione comparativa - superino la soglia minima di accettabilità più soluzioni alternative, di cui una o più nelle categorie “software libero o a sorgente aperto” e/o “software in riuso“, queste ultime dovranno essere preferite a soluzioni proprietarie, salvo che l’Amministrazione non ne motivi l’impossibilità.

Naturalmente lo scritto non si presta ad una lettura intuitiva come ci saremmo finalmente aspettati ma continua in alcuni passi ad essere un documento difficile e pesante per le P.a. e su alcuni punti particolari resta carente nelle regole.

La dove le istituzioni dovessero continuare nei loro dubbi vi è la possibilità di richiedere un parere all'Agenzia per l’Italia Digitale che in tal caso esprime un parere (non vincolante) sul rispetto delle norme in materia di valutazione comparativa.

venerdì 2 agosto 2013

Privacy e disaster recovery marciano sempre più unite.


Molto spesso abbiamo affermato che le due materie Privacy e Disaster recovery hanno molti punti di contatto adesso se ne è accorto anche il Garante con Nostra somma soddisfazione.

Il Garante ha messo il proprio sigillo sullo schema di “Linee-guida per il Disaster Recovery delle pubbliche amministrazioni” predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPa).

Come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad),tutte le P.A. hanno l'obbligo di predisporre, e aggiornare periodicamente, il piano di disaster recovery, ossia l’insieme delle attività necessarie per ripristinare le funzionalità di un sistema informatico nel suo complesso (strutture hardware, software e servizi di comunicazione), messo fuori uso da un evento improvviso che potrebbe comportare danni e perdite gravi per l’amministrazione.

Con la decisione del Garante non si apportano modifiche sostanziali a quanto già predisposto dall'art. 50 bis del Cad ma il garante stavolta definisce in modo chiaro che il fornitore di servizi di cloud computing ha l'obbligo di dichiarare, in sede contrattuale, l’esatta localizzazione geografica dei dati gestiti.

Questo consentirà all’amministrazione di valutare se il paese in cui vengono trasferiti i dati appartenga all’Unione europea o assicuri comunque un livello di tutela dei dati personali adeguato ai sensi della normativa UE sulla protezione dei dati personali.




Sembra una stupidata, che mira solo a far altra confusione sui contratti, noi invece riteniamo che mai come stavolta il Garante ha introdotto una vera norma per la tutela dei dati personali, cosi facendo infatti le pubbliche Amministrazioni non potranno un domani dire che non sapevano.