martedì 3 settembre 2013

Responsabilità amministrativa. "Nuovi" reati informatici collegati alla privacy

La frode informatica, lo era già prima ma adesso la legge è ancor più dettagliata, entra a a pieno titolo nei reati che fanno scattare la responsabilità delle società a norma del Dlgs 231/2001.

Tutto ciò grazie all'articolo 9 del Dl 14/8/2013, n. 93 contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

Andando nel dettaglio:

Si tratta di violazioni che riguardano ed impattano sull'intero mondo delle società commerciali e delle associazioni private soggette alle disposizioni del Dlgs 231/2001.

L'articolo 9 ha introdotto una nuova aggravante per quello che viene definito delitto di frode informatica (640–ter del codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

In questo caso la sanzione prevista è la reclusione da due a sei anni e da 600 a 3.000 euro di multa. Si vuole quindi ampliare la tutela dell'identità digitale al fine di creare maggior fiducia nei cittadini e nei servizi online.

In considerazione di ciò le imprese dovranno prevedere anche le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi delitti, o se avevano già dato i giusto seguito alla norma prevista nel Dlgs 231/2001 aggiornare i loro modelli organizzativi

In assenza dei modelli citati o se questi risultassero inadeguati allo scopo, la società sarà soggetta ad una sanzione minima di 100 quote fino ad arrivare al massimo delle 500 quote. Tenendo in considerazione che una quota può arrivare ad un massimo di 1549 euro, se la matematica non è un opinione ........... a voi il giusto calcolo

Con tali regole la Cassazione ha rinforzato il concetto di privacy e di violazione dando il giusto risalto al la previsione dei delitti in tema di privacy soprattutto per la configurazione della responsabilità da reato per l'illecito trattamento dei dati.

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