Per chi ancora non crede che la privacy sia un valore da difendere.
Un esperimento molto interessante
http://www.ilfattaccio.org/2013/09/04/attenzione-che-pubblicate-facebook-ecco-i-rischi-che-correte/
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mercoledì 13 novembre 2013
martedì 3 settembre 2013
Responsabilità amministrativa. "Nuovi" reati informatici collegati alla privacy
La frode informatica, lo era già prima ma adesso la legge è ancor più dettagliata, entra a a pieno titolo nei reati che fanno scattare la responsabilità delle società a norma del Dlgs 231/2001.
Tutto ciò grazie all'articolo 9 del Dl 14/8/2013, n. 93 contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
Andando nel dettaglio:
Si tratta di violazioni che riguardano ed impattano sull'intero mondo delle società commerciali e delle associazioni private soggette alle disposizioni del Dlgs 231/2001.
L'articolo 9 ha introdotto una nuova aggravante per quello che viene definito delitto di frode informatica (640–ter del codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
In questo caso la sanzione prevista è la reclusione da due a sei anni e da 600 a 3.000 euro di multa. Si vuole quindi ampliare la tutela dell'identità digitale al fine di creare maggior fiducia nei cittadini e nei servizi online.
In considerazione di ciò le imprese dovranno prevedere anche le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi delitti, o se avevano già dato i giusto seguito alla norma prevista nel Dlgs 231/2001 aggiornare i loro modelli organizzativi
In assenza dei modelli citati o se questi risultassero inadeguati allo scopo, la società sarà soggetta ad una sanzione minima di 100 quote fino ad arrivare al massimo delle 500 quote. Tenendo in considerazione che una quota può arrivare ad un massimo di 1549 euro, se la matematica non è un opinione ........... a voi il giusto calcolo
Con tali regole la Cassazione ha rinforzato il concetto di privacy e di violazione dando il giusto risalto al la previsione dei delitti in tema di privacy soprattutto per la configurazione della responsabilità da reato per l'illecito trattamento dei dati.
Tutto ciò grazie all'articolo 9 del Dl 14/8/2013, n. 93 contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
Andando nel dettaglio:
Si tratta di violazioni che riguardano ed impattano sull'intero mondo delle società commerciali e delle associazioni private soggette alle disposizioni del Dlgs 231/2001.
L'articolo 9 ha introdotto una nuova aggravante per quello che viene definito delitto di frode informatica (640–ter del codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
In questo caso la sanzione prevista è la reclusione da due a sei anni e da 600 a 3.000 euro di multa. Si vuole quindi ampliare la tutela dell'identità digitale al fine di creare maggior fiducia nei cittadini e nei servizi online.
In considerazione di ciò le imprese dovranno prevedere anche le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi delitti, o se avevano già dato i giusto seguito alla norma prevista nel Dlgs 231/2001 aggiornare i loro modelli organizzativi
In assenza dei modelli citati o se questi risultassero inadeguati allo scopo, la società sarà soggetta ad una sanzione minima di 100 quote fino ad arrivare al massimo delle 500 quote. Tenendo in considerazione che una quota può arrivare ad un massimo di 1549 euro, se la matematica non è un opinione ........... a voi il giusto calcolo
Con tali regole la Cassazione ha rinforzato il concetto di privacy e di violazione dando il giusto risalto al la previsione dei delitti in tema di privacy soprattutto per la configurazione della responsabilità da reato per l'illecito trattamento dei dati.
venerdì 14 giugno 2013
I concetto di responsabilità amministrativa.
Esiste da tempo ma ancora pochi ne hanno compreso la portata, stiamo parlando del Il decreto legislativo 231/01 che ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, collegando ad esse rilevanti sanzioni pecuniarie o interdittive.
I destinatari di tale Decreto sono gli enti dotati e non di personalità giuridica quali, ad esempio, Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria.
Sono invece esclusi da tale norme le imprese individuali.
La responsabilità della società viene esclusa se quest’ultima dimostra che sono stati adottati e di conseguenza sono stati attuati, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli") idonei a prevenire i reati stessi.
Il decreto prevede l'attribuzione di alcuni tipi di reati alle persone fisiche che hanno commesso l'illecito, ma anche e soprattutto alle persone giuridiche quali ad esempio le società per cui lavorano.
I reati previsti sono quelli verso le Pubbliche Amministrazioni come la truffa, la corruzione, l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, la concussione ecc. oltre alla maggior parte dei reati societari.
Le sanzioni che si possono comminare si distinguono in:
· sanzioni pecuniarie – viene sempre applicata in caso di condanna;
· sanzioni interdittive;
· confisca - viene sempre applicata in caso di condanna;
· pubblicazione della sentenza.
Vediamo nello specifico due articoli che ci permettono di verificare la portata della norma.
Nello specifico
“Art. 5. Responsabilità dell'ente
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.”
“Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”
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