venerdì 14 giugno 2013

I concetto di responsabilità amministrativa.

Esiste da tempo ma ancora pochi ne hanno compreso la portata, stiamo parlando del Il decreto legislativo 231/01 che ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, collegando ad esse rilevanti sanzioni pecuniarie o interdittive.

I destinatari di tale Decreto sono gli enti dotati e non di personalità giuridica quali, ad esempio, Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria. 

Sono invece esclusi da tale norme le imprese individuali.

La responsabilità della società viene esclusa se quest’ultima dimostra che sono stati adottati e di conseguenza sono stati attuati, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli") idonei a prevenire i reati stessi. 

Il decreto prevede l'attribuzione di alcuni tipi di reati alle persone fisiche che hanno commesso l'illecito, ma anche e soprattutto alle persone giuridiche quali ad esempio le società per cui lavorano.

I reati previsti sono quelli verso le Pubbliche Amministrazioni come la truffa, la corruzione, l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, la concussione ecc. oltre alla maggior parte dei reati societari. 

Le sanzioni che si possono comminare si distinguono in: 

· sanzioni pecuniarie – viene sempre applicata in caso di condanna; 

· sanzioni interdittive;

· confisca - viene sempre applicata in caso di condanna; 

· pubblicazione della sentenza.

Vediamo nello specifico due articoli che ci permettono di verificare la portata della norma.

Nello specifico 
“Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.”
“Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati


1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

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